ESPERTO RISPONDE:Il Divorzio fa perdere ogni diritto sull’eredità che l’ex coniuge riceve dai propri genitori (suoceri); COSA SPETTA all’ex consorte?
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ESPERTO RISPONDE:
Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Unione Camere Minorili Multiprofessionali.
a MARCO – MODENA 2014
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Gentile signore ho letto con interesse la sua e mail, nella quale si contro vertono purtroppo in modo confuso più fattispecie giuridiche.
Tuttavia da quanto rilevo, premesso che i beni derivanti da successione non ricadono neppure in comunione dei beni, il cospicuo patrimonio risulterebbe esclusivamente intestato ai suoi suoceri, pertanto la sua ex moglie ha ereditato lo stesso.
Non credo alla luce di quanto mi ha scritto che Lei possa pretendere da sua moglie alcunché.
Ad ogni buon conto però, se sussistono talune condizioni, si potrebbe valutare di instaurare una causa di lavoro per vedere regolarizzato il suo rapporto con la società da Lei menzionata.
In ogni caso, trattasi di questioni non attinenti ad una causa di divorzio che dovrebbero essere oggetto di un autonomo giudizio.
PER CONSULTAZIONI DIRETTE CON L’AUTORE :
E-Mail: lexmerolla@libero.it – Mobile: 335.808.69.04
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ESPERTO RISPONDE: E’ possibile chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale anche senza addebito della separazione?
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Egregio Avvocato Merolla, durante una trasmissione televisiva un giovane avvocato sosteneva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale, indipendentemente dalla richiesta di addebito. In base a quale orientamento normativo o giurisprudenziale ed in base a quali condizioni? Grazie!
MONICA- FIRENZE 2014 –
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L’ESPERTO RISPONDE:
Con la sentenza n. 18853, depositata il 15 settembre 2011, che la Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del DANNO BIOLOGICO ed ESISTENZIALE in favore del coniuge tradito anche senza addebito, in sede di separazione.
Gentile signora la notizia è fondata.
La fonte primaria è una sentenza dei giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del partner tradito ( in primo e secondo grado), nella quale viene disposto infatti che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.
Va anche precisato che la domanda di separazione e quella di risarcimento dei danni da infedeltà devono essere proposte autonomamente, in due distinti giudizi, in conformità a quanto emerge da una recente pronuncia della Cassazione, che ha ribaltato una decisione della Corte d’Appello fiorentina, in base ad un ragionamento logico-giuridico.
In alcune mie precedenti pubblicazioni e in un trattato di criminologia Familiare Ed. Lex et Jus 2005 ripreso dalla CEDAM in un volume a più firme sull’addebito della separazione ( cfr. Ed. CEDAM – Diritto di Famiglia ) detto principio era stato già anticipato. Tuttavia le modalità di accertamento probatorio, di istruttoria e del quantum lesivo si prestano a elevate difficoltà che richiedono una rigorosa metodologia nella ricerca e dimostrazione probatoria.
Su un campione di circa 20 casi abbiamo registrato orientamenti diversi in alcuni Tribunali. Ma la tendenza prioritaria induce a ritenere elevata la possibilità di accoglimento solo nei casi dove la prova è risultata da un attento lavoro preventivo e documentato con attenzione e logica giuridica.
PER CONSULTAZIONI DIRETTE CON L’AUTORE:
Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali –
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LINEE GUIDA SULL’AUDIZIONE DEI MINORI IN AMBITO GIUDIZIARIO CIVILE: supporto alla Proposta Normativa sulla Separazione Mite dell’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI
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