Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

ESPERTO RISPONDE:il paziente può chiedere il rimborso se in patria mancano farmaci e materiali medici?

untitled

Cure all’estero, il paziente può chiedere il rimborso se in patria mancano farmaci e materiali medici

Corte di giustizia dell’Unione europea

Sentenza 09/10/2014, n. C268/13

 

La Corte di Giustizia ha chiarito che, qualora nel proprio Stato di residenza manchino farmaci e materiali medici di prima necessità, e a seguito di ciò un paziente non possa essere operato tempestivamente in un ospedale nazionale, l’assicurato/cittadino Ue può farsi operare in un altro Stato Ue e chiedere il rimborso della spese medico-ospedaliere sostenute all’estero

PER CONSULTAZIONI CON L’AUTORE:

Avv. Prof. Manlio MEROLLA

lexmerolla@libero.it – 335.808.69.04

Immagine2

 


ESPERTO RISPONDE:Nel caso di lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme?

untitled

Lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri

Cassazione Civile  n. 8594 dell’ 11 aprile 2014.

 

Nel caso di lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme.

A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto può esperire l’azione prevista dall’art. 2041 del CODICE CIVILE ossia di arricchimento senza causa.

CONSULTAZIONE CON L’AUTORE:

lexmerolla@libero.it – Mobile: 335.808.69.04

Immagine2


ESPERTO RISPONDE: COME EVITARE GLI ERRORI FINANZIARI E PATRIMONIALI POST SEPARAZIONE E DIVORZIO.

untitled

IN PUBBLICAZIONE

Autore: Avv. Prof. Manlio Merolla

lexmerolla@libero.it – MOBILE: 335.808.69.04

Immagine2


ESPERTO RISPONDE: Come effettuare il calcolo dell’assegno di mantenimento? Come si calcola la SOGLIA MINIMA DI POVERTA’? Quali sono gli orientamenti attuali?

untitled

In pubblicazione.

NOTA BENE: Atteso l’elevato numero delle richieste pervenute in redazione  e dopo la CONVENTION REGIONALE DI CASERTA DEGLI AVVOCATI DELLA FAMIGLIA dell’Unione Avvocati dei Minori e della Famiglia  e dell’U.N.C.M.M.  l’autore  pubblicherà a breve un piccolo ” SAGGIO” .

 

_______________________

LEX ET JUS SEGNALA:

L’assegno deve tenere conto della breve durata del matrimonio       

Ordinanza Corte Cassazione  n. 18722 depositata il 4 settembre 2014

 

Ai fini della determinazione dell’ ASSEGNO DIVORZILE, non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall’art. 5 della l. n. 898/1970, ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte ad un matrimonio di breve durata, il fattore tempo.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 18722 depositata il 4 settembre scorso, con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma che, all’esito di un procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie, in virtù dell’inadeguatezza dei mezzi della stessa, comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale. 

La donna ricorreva per Cassazione lamentando l’erronea valutazione dei criteri indicati dal sesto comma dell’art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimento all’errata considerazione dei redditi propri e dell’assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all’ex marito, il quale, secondo la stessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben più cospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale.

Ma la S.C. non è stata dello stesso avviso ed ha respinto il ricorso.

 

Esperto: Avv. Prof. Manlio Merolla  

E.MAIL: lexmerolla@libero.it  – 335.808.69.04

 Immagine2


ESPERTO RISPONDE: Come vengono ripartite le spese ordinarie e straordinarie della Casa Familiare dopo la separazione?

untitled

Egregio Avvocato Merolla,  mi sono separata da pochi mesi, purtroppo non riesco a sapere con esattezza come devo affrontare taluni aspetti economici, come ad esempio, quelli inerenti alla suddivisione delle spese della casa avuta in assegnazione ed il pagamento delle relative tasse. Può illustrarmi cosa vado incontro. Grazie anticipatamente!

SILVANA- Roma 2014

    Gentile signora, in effetti oltre alle questioni relative all’AFFIDAMENTO DEI FIGLI ed al  MANTENIMENTO DEGLI STESSI e  ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE,  vi sono altri aspetti economici delicati che vanno valutati con attenzione come quelli inerenti alla suddivisione delle spese della casa assegnata.  VEDIAMOLI CON ESTREMA SINTESI.

CIRCA LE SPESE PER LA CASA – In primis è utile precisare che sul soggetto assegnatario gravano le  SPESE  ORDINARIE relative alla casa familiare – quali: gli esborsi riguardanti la manutenzione ordinaria, le spese condominiali ordinarie e le utenze – e ciò in in base al fatto che è costui a fruire del servizio a cui queste sono connesse.

CIRCA LE SPESE STRAORDINARIE PER LA CASA –Diversamente, andranno suddivise pro/quota, ad esempio, per un’eventuale ristrutturazione dell’immobile in comproprietà.

CIRCA  L’IPOTESI DI UN CONTRATTO DI MUTUO: Nel caso in cui, poi, sia stato sottoscritto un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione adibita a casa familiare, la detrazione dei relativi interessi spetterà al coniuge acquirente e intestatario del contratto stessoSe nell’ immobile continuerà ad abitare la prole, con il divorzio, il coniuge trasferito beneficerà della detrazione in proporzione alla propria quota di competenza.

CIRCA L’IPOTESI DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA CASA – beneficiando delle detrazioni previste, le quote di detrazione continueranno ad essere riconosciute al coniuge proprietario dell’immobile, anche nell’ ipotesi in cui non ne sia assegnatario.

CIRCA LE TASSE SULLA CASA – Da ultimo, per quanto riguarda la tassazione sugli immobili, la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante il riordino in materia, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si articola in due componenti:

IMU una prima, patrimoniale, riferita all’I.M.U. dovuta – fatta esclusione per l’abitazione principale – dal possessore degli immobili e, quindi, in caso di separazione o divorzio, dall’assegnatario dell’abitazione; Va pagata quindi dal coniuge Assegnatario che risieda effettivamente nell’immobile della casa coniugale dopo la separazione o il divorzio per tutto il tempo in cui ci vivremo, con o senza figli.

Prima, invece  con la vecchia Ici si faceva carico delle spese colui che risultava legalmente proprietario del bene, adesso l’imposta ricade su chi la casa la abita realmente ma magari non ne é il titolare, ma sarà quest’ultimo a poter godere delle facilitazioni [ AGEVOLAZIONI FISCALI ]previste se si hanno figli sotto i 26 anni, corrispondenti a 50 euro per ogni figlio convivente. Ciò anche se il coniuge assegnatario non risulti formalmente come genitore affidatario.

PER LE COPPIE DI FATTO: Nessun cambiamento invece dal punto di vista delle coppie di fatto. La legge ancora non ha previsto soluzioni in tal senso e quindi l‘Imu dovrà essere versata da colui che possiede il bene anche se non vi risiede.

TASI una seconda, riguardante i servizi, riferita, nel caso della TASI, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di riferimento e da porre a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e, nel caso della TARI, alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da porre a carico dell’utilizzatore.

Le Segnalo una recente sentenza a tal riguardo:

lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri

Cassazione Civile  n. 8594 dell’ 11 aprile 2014.

Nel caso di lavori fatti nell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme.

A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto potesse esperire l’azione prevista dall’art. 2041 del C.c. ossia di arricchimento senza causa

PER CONSULTAZIONI CON L’AUTORE:

lexmerolla@libero.it  – MOBILE: 335.808.69.04 

Immagine2

 

 

 


ESPERTO RISPONDE: come detrarre l’assegno di mantenimento se è unico per l’ex coniuge e per i figli?

 

untitledEgregio Avvocato Merolla è possibile scaricare dalle tasse l’assegno di mantenimento e quello per il figlio?Se l’assegno è unico come si deve fare?

Giorgio – Roma 2014

La risposta circa l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge è affermativa, ma non è negativa invece quello che si versa per i figli.

ECCO COME FARE, ad esempio, se L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO che versa l’ex coniuge è unico, ovvero comprende tanto la somma per il mantenimento dei figli quanto quella per il sostentamento del coniuge: in questi casi ci si deve regolare come se l‘assegno fosse per metà destinato ai figli e per l’altra metà all’ex coniuge e se ne potrà quindi scaricare il 50%.

QUALI SOMME E’ POSSIBILE DETRARRE ?

Tuttavia bisogna ricordare che possono essere scaricate dalle tasse unicamente le somme disposte dal giudice in sede di separazione o divorzio e non qualsiasi altra forma di contributo “spontaneo” versata in precedenza; sono fuori dalle somme detraibili anche le somme versate per l’adeguamento dell’ISTATLa detrazione dalle tasse riguarda solo ed esclusivamente il mantenimento corrisposto in forma periodica (ad esempio mensile) e non quello in un’unica soluzione.

MODUS PROCEDENDI:

Si deve inserire la detrazione del mantenimento nel modulo del 730 o nel modello unico nell’ambito della dichiarazione dei redditi nella parte relativa a Spese e oneri per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Va inserito quindi il codice fiscale dell’ex coniuge al quale si fa il versamento nonché allegate le prove del versamento mensile insieme alla sentenza del Tribunale. Va ricordato che chi riceve l’assegno deve indicare l’assegno nella dichiarazione dei redditi perché viene assimilato ad altri guadagni.

 CONSULTAZIONI CON L’AUTORE: Avv. Prof. Manlio Merolla   –

lexmerolla@libero.it –  Mobile 335.808.69.04

Immagine2


ESPERTO RISPONDE:I nonni hanno diritto a vedere i nipoti dopo la separazione o il divorzio dei genitori? Quali Doveri e Diritti hanno?

untitled

Il Diritto agli Affetti

Il citato “diritto agli affetti “è disposto nel  nuovo articolo 155 del codice civile, infatti, stabilisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” aggiungendo nello stesso tempo il diritto di “conservare rapporti significativi” non solo con gli ascendenti (e cioè i nonni), ma anche con “i parenti di ciascun ramo genitoriale.

I nonni hanno diritto a vedere i nipoti dopo la separazione o il divorzio dei genitori, ma non si può parlare di un vero diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti, peraltro non è regolato come il diritto di visita come quello della madre o del padre in virtà della legge 54 del 2006, che ha statuito con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari  garantendo non solo il rapporto dei figli con entrambi i genitori, ma è andata oltre tutelando le relazioni con i nonni, i fratelli e gli zii.

Il suddetto diritto è stato definito nel corso di un SIMPOSIO nel 2008 a Nisida, organizzato dall’Unione Camere Minorili Multiprofessionali dal sottoscritto il : ” DIRITTO AGLI AFFETTI“.

Il detto diritto dei nonni nei confronti dei nipoti è di tipo sinallagmatico, nel senso che è anche diritto dei nipoti, i quali hanno delle tutele che consentono ed incoraggiano a mantenere vivo il rapporto affettivo, tuttavia non può definirsi come diritto di visita.

untitled

Quando spetta ai nonni mantenere i nipoti?

Sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 30.09.2010 n. 20509  – Art. 148 c.c.

Nel caso, frequente  in cui anche l’altro genitore non sia in grado di provvedere unicamente con le proprie capacità  al mantenimento della prole,  a volte anche incurante delle conseguenze di un simile comportamento, vi sono forme di tutela legale previste per garantire ai figli il necessario sostentamento.

L’art. 148 del Codice Civile stabilisce che, in tali ipotesi, spetta agli altri ascendenti(parenti) legittimi o naturali, vale a dire ai nonni paterni e materni e, in ordine di parenti prossimi, ai bisnonni, il compito di fornire i mezzi sufficienti affinché i genitori possano adempiere ai propri doveri. Perché ciò si verifichi, è però richiesto che entrambi i genitori siano incapaci di mantenere il figlio, poiché, diversamente, qualora uno dei due riesca ad assolvere per intero al sostentamento della prole, dovrà provvedervi da sé, senza nulla pretendere da terzi; resta salva, ovviamente, la possibilità di agire giudizialmente contro l’altro per il recupero delle somme versate in sua sostituzione.

Tale concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 30.09.2010 n. 20509). In particolare, la Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire che l’obbligo di mantenimento grava sui genitori in maniera integrale e ciò comporta che, se uno dei due non voglia o non possa adempiervi, l’altro debba ricorrere a tutte le risorse patrimoniali di cui dispone e sfruttare appieno la propria attitudine al lavoro.

Dunque, solo in via sussidiaria – vale a dire quando nemmeno le possibilità economiche del genitore adempiente siano sufficienti – i nonni saranno tenuti a intervenire. Inoltre, l’obbligazione dei nonni potrà anche concorrere con quella dei genitori, quando l’apporto di questi ultimi, laddove esistente, non risulti comunque adeguato.

In questo caso, ciascuno dei soggetti obbligati dovrà fornire il proprio contributo in base alle rispettive capacità. Naturalmente, bisogna tener conto della condizione economica dei nonni; infatti, se questi, con il loro reddito, riescono a stento a far fronte ai propri bisogni primari, non potrà essere chiesto loro di provvedere anche al mantenimento dei nipoti.

Pertanto, in presenza delle condizioni appena viste, e nel caso in cui i nonni non adempiano spontaneamente alla contribuzione, il genitore che ne abbia interesse potrà depositare un ricorso avanti al Presidente del Tribunale competente, allegando la documentazione comprovante la propria impossibilità di provvedere ai bisogni dei figli e dimostrando, eventualmente, di aver tentato, senza successo, tutte le procedure esecutive per ottenere dall’altro il contributo dovuto.

Nell’ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda avanzata dal genitore, verrà posto a carico dei nonni, anche solo in via temporanea, l’assegno di mantenimento in favore dei nipoti, da versare direttamente al domicilio del padre o della madre che ne abbia fatto richiesta o di colui che sopporta le spese per il sostentamento, istruzione ed educazione dei figli.

Al provvedimento di condanna potranno poi opporsi i nonni, dimostrando in modo probatorio la propria situazione economica in cui versano e portando le argomentazioni in loro difesa. Infine, è opportuno precisare che i soggetti obbligati saranno tutti gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali (e dunque non solo quelli del genitore inadempiente), in base alle capacità contributive di ciascuno.

 PER CONSULTAZIONI CON L’AUTORE: Avv. Prof. Manlio Merolla 

E Mail: lexmerolla@libero.it – MOBILE: 335.808.69.04 

Immagine2


ESPERTO RISPONDE: E’ possibile determinare prima del matrimonio con un accordo contrattuale talune situazioni patrimoniali con efficacia legale in pendenza di matrimonio?

untitled

Egregio Avvocato Merolla,  Abbiamo avuto il piacere di ascoltarLa in un SIMPOSIO in Napoli su questioni legate ai diritti e doveri  dei coniugi con la presentazione di innovativi strumenti legali per dirimere conflittualità economiche.

Vorremo sapere se possiamo determinare prima del matrimonio con un accordo contrattuale talune situazioni patrimoniali personali, e se le stesso avranno efficacia legale in pendenza di matrimonio.

ANNAMARIA e RICCARDO – NAPOLI – POZZUOLI  2014 –

__________________________

L’ESPERTO RISPONDE:

Gentili signori quanto chiedete è possibile!

Tuttavia deve essere regolato nel rispetto di alcune condizioni normative e con previsioni lungi miranti.  Va all’uopo rilevato che occorre un attento esame preliminare degli obiettivi da raggiungere, valutare le varie forme negoziali, che gli accordi non siano in violazione a norme di legge, al buon costume ed all’ordine pubblico e che non ledano una delle due parti in modo scompensato. E’ possibile valutare l’applicabilità di taluni istituti giuridici, secondo talune circostanze, valutando istituti come IL PATRIMONIO FAMILIARE, REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI O ISTITUTI MENO NOTI MA ENTRATI A PIENO TITOLO NEL NOSTRO ORDINAMENTO MA POCO CONOSCIUTI ED APPLICATI COME TRUST FAMILIARI di origine inglese.

Più complessa ed alquanto improbabile risulterebbe disciplinare a lungo termine la gestione degli affetti e dei figli a venire, della quale non credo sia delegabile a terzi, nè tanto più risulterebbe moralmente fattibile.

In ogni caso necessita una pianificazione del lavoro progettuale in modo interdisciplinare ( FISCALE, GIURIDICO, TRIBUTARIO, CONTRATTUALE ed altro), attraverso delle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate].

 

Lex et Jus SEGNALA:

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE  – Presupposti.

Sent. Cass. 14.03.2014, n. 6020; Cass. 1.08.2013, n. 18440 

L’assegnazione della casa coniugale è esclusivamente finalizzata alla protezione della prole e non in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è invece destinato l’assegno divorzile. Pertanto, il potere del Giudice di attribuire il godimento della casa familiare al coniuge che su di essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, è di natura eccezionale, ed è dettato nell’esclusivo interesse della prole. Il Giudice, pertanto, non può, in assenza di figli, disporre l’assegnazione della casa coniugale, essendo subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

PER CONSULTAZIONI DIRETTE CON L’AUTORE:

Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali  

E-MAIL lexmerolla@libero.it –

Mobile: 335.808.69.04

Immagine2

________________________________________