Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741: Mancato deposito del proprio fascicolo ex art. 169 cpc, il Giudice ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti. A Cura Avv. Manlio Merolla

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741.

In tema di decisione della causa, ove il Giudicante accerti che una parte ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., ma non lo ha nuovamente depositato, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la cancelleria, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.

La Supremaa Corte di Cassazione  con la suddetta sentenza ha ritenuto confermare  il proprio orientamento oramai  consolidato  in merito, rilevando che la mancata restituzione del fascicolo di parte che, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., oltre il deposito della comparsa conclusionale, configura non un obbligo, bensì un onere la cui inosservanza determina effetti giuridici diversificati.
Va peraltro rilevato che mancata restituzione ” volontaria”  impone  al giudicante anche altre valutazioni ex art.116 cpc, attribuendo a tale comportamento l’implicita rinuncia della parte ad avvalersi della documentazione prodotta, comportando conseguentemente  la decisione della causa allo stato degli atti, sulla sola base delle prove e dei documenti posti al suo esame al momento della decisione, in  virtù del principio dispositivo delle prove.

Diversamente, nel caso frequente che  il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, viene attribuita al giudice la valutazione  della rilevanza dei documenti non prodotti ed  esibiti al  fine della decisione facultando allo stesso di disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo senza tuttavia che l’omessa ricerca comporti alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, come postulato dall’art. 156 c.p.c.

La Suprema Corte affrontando ha ritenuto soffermarsi  con la citata sentenza anche sulla problematica relativa allo smarrimento del fascicolo d’ufficio,  rilevando significativamente  come tale ipotesi non determini l’estinzione del processo, in mancanza del necessario presupposto costituito dalla formale interruzione, ma generando ai sensi dell’art. 298 c.p.c..solo una fase di quiescenza del procedimento.

Luglio 2015                              A Cura Avv. Manlio Merolla

 


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