Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

ESPERTO RISPONDE: COME EVITARE GLI ERRORI FINANZIARI E PATRIMONIALI POST SEPARAZIONE E DIVORZIO.

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IN PUBBLICAZIONE

Autore: Avv. Prof. Manlio Merolla

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ESPERTO RISPONDE: Come effettuare il calcolo dell’assegno di mantenimento? Come si calcola la SOGLIA MINIMA DI POVERTA’? Quali sono gli orientamenti attuali?

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In pubblicazione.

NOTA BENE: Atteso l’elevato numero delle richieste pervenute in redazione  e dopo la CONVENTION REGIONALE DI CASERTA DEGLI AVVOCATI DELLA FAMIGLIA dell’Unione Avvocati dei Minori e della Famiglia  e dell’U.N.C.M.M.  l’autore  pubblicherà a breve un piccolo ” SAGGIO” .

 

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LEX ET JUS SEGNALA:

L’assegno deve tenere conto della breve durata del matrimonio       

Ordinanza Corte Cassazione  n. 18722 depositata il 4 settembre 2014

 

Ai fini della determinazione dell’ ASSEGNO DIVORZILE, non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall’art. 5 della l. n. 898/1970, ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte ad un matrimonio di breve durata, il fattore tempo.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 18722 depositata il 4 settembre scorso, con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma che, all’esito di un procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie, in virtù dell’inadeguatezza dei mezzi della stessa, comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale. 

La donna ricorreva per Cassazione lamentando l’erronea valutazione dei criteri indicati dal sesto comma dell’art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimento all’errata considerazione dei redditi propri e dell’assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all’ex marito, il quale, secondo la stessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben più cospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale.

Ma la S.C. non è stata dello stesso avviso ed ha respinto il ricorso.

 

Esperto: Avv. Prof. Manlio Merolla  

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ESPERTO RISPONDE: come detrarre l’assegno di mantenimento se è unico per l’ex coniuge e per i figli?

 

untitledEgregio Avvocato Merolla è possibile scaricare dalle tasse l’assegno di mantenimento e quello per il figlio?Se l’assegno è unico come si deve fare?

Giorgio – Roma 2014

La risposta circa l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge è affermativa, ma non è negativa invece quello che si versa per i figli.

ECCO COME FARE, ad esempio, se L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO che versa l’ex coniuge è unico, ovvero comprende tanto la somma per il mantenimento dei figli quanto quella per il sostentamento del coniuge: in questi casi ci si deve regolare come se l‘assegno fosse per metà destinato ai figli e per l’altra metà all’ex coniuge e se ne potrà quindi scaricare il 50%.

QUALI SOMME E’ POSSIBILE DETRARRE ?

Tuttavia bisogna ricordare che possono essere scaricate dalle tasse unicamente le somme disposte dal giudice in sede di separazione o divorzio e non qualsiasi altra forma di contributo “spontaneo” versata in precedenza; sono fuori dalle somme detraibili anche le somme versate per l’adeguamento dell’ISTATLa detrazione dalle tasse riguarda solo ed esclusivamente il mantenimento corrisposto in forma periodica (ad esempio mensile) e non quello in un’unica soluzione.

MODUS PROCEDENDI:

Si deve inserire la detrazione del mantenimento nel modulo del 730 o nel modello unico nell’ambito della dichiarazione dei redditi nella parte relativa a Spese e oneri per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Va inserito quindi il codice fiscale dell’ex coniuge al quale si fa il versamento nonché allegate le prove del versamento mensile insieme alla sentenza del Tribunale. Va ricordato che chi riceve l’assegno deve indicare l’assegno nella dichiarazione dei redditi perché viene assimilato ad altri guadagni.

 CONSULTAZIONI CON L’AUTORE: Avv. Prof. Manlio Merolla   –

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