Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

PRODUZIONE DI FOTOCOPIE IN CAUSA E LORO IMPUGNAZIONE: Orientamenti, come, dove e perchè. A Cura Avv. Manlio Merolla

ORIENTAMENTI   

Sulla produzione di fotocopie in causa e loro impugnazione

Anche la cartella esattoriale prodotta da Equitalia in copia richiede una contestazione espressa e non una mera clausola di stile: necessario indicare le ragioni a fondamento della contestazione.

IL FATTO:  

La questione de qua ha  come riferimento una contestazione di cartelle esattoriali di Equitalia che l’Agente della riscossione aveva prodotto in causa solo in copia fotostatica e che il contribuente aveva genericamente contestato.

 

ECCO DUNQUE QUANTO HA RITENUTO LA SUPREMA CORTE:

Le fotocopie possono essere considerate una valida prova nel processo civile a condizione che la controparte non ne disconosca la conformità all’originale. Tale basilare regola, stabilita dal codice di procedura civile richiamata dall’art.2712 codice civile, è stata oggetto di una interessante sentenza della Cassazione n. 10326/14 del 13.05.2014.

Giova ricordare che la Corte sostiene che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la sua fotocopia prodotta in causa, pur non necessitando di formule sacramentali, deve indicare, in modo inequivoco, le ragioni per cui si nega la genuinità della copia, non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive come quella classica espressione di mero stile e, perciò, non idonea a configurare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie rispetto agli originali con la quale  a verbale viene scritto: “…l’avv. Xxxxxxx  disconosce, impugna e contesta la conformità con riferimento  alle fotocopie prodotte dalla controparte… “.

Le fotocopie pertanto  vengono fatte rientrare nella categoria delle riproduzioni meccaniche, che come è noto sono: le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, le videoregistrazioni, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formate su qualsiasi supporto materiale come, ad esempio, fogli di carta, cd, dvd, o altri supporti come penne usb o nastri magnetici che si ritengono  rilevanti ai fini del processo soltanto quando sono relative a comportamenti utili alla risoluzione della controversia.. Tra queste si vuole far rientrare secondo la giurisprudenza corrente i documenti informatici privi di firma digitale, come possono essere i dati risultanti dal sistema informatico.

Per poter acquisire  o assumere le riproduzioni meccaniche in causa necessità per rigore di logica giuridica che le stesse  siano lecite e permesse, nel senso  che non siano state acquisite come  prove  con mezzi o modalità illegali, illegittimi o contrari a principi stabiliti dal “Testo Unico sulla Privacy” e ai principi costituzionali come  le acquisizioni illecite di intercettazioni telefoniche o ambientali non autorizzate o le registrazioni di immagini acquisite con furto o appropriazione indebita.

Ciò comporta per il Giudicante un attento esame preventivo durante la procedura di assunzione, rigettando le prove ritenute illecite e nel caso invece che le stesse per mero errore sono già state acquisite, non dovrà tenerne conto nel proprio giudicato caducando come prove le medesime.

10 Luglio 2014

A Cura Avv. Manlio Merolla – Studio Legale Merolla & Partners


Cassazione Sentenza 21842/2014: Quando va effettuato il disconoscimento dei documenti prodotti in copia. Ecco i limiti imposti dalla Suprema Corte. A Cura Avv. Manlio Merolla

Sentenza della Cassazione n. 21842/2014.

Documenti prodotti in copia:

 il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico e con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi. La Corte  ritiene quindi non più sufficiente  un generico  disconoscimento delle fotocopie allegate in atti allorquando tale genericità non è venuta meno neppure nel corso del giudizio, durante il quale la parte non ha mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza del 15 ottobre 2014, n. 21842).

Cita la sentenza in esame testualmente: ” La contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti.”

A Cura Avvocato Manlio Merolla       Studio Legale Merolla & Partners   www.avvocatomanliomerolla.eu    info:lexmerolla@libero.it

 


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