Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

lex et jus 1. 19

la Rivista


CICLO SEMINARI DI STUDIO – MASTER II LIVELLO: DEVIANZA E CRIMINE MINORILE – Prossimo evento 10.5.2019

 


LEX ET JUS 2017 – CON REPORT CONVENTION LAW 2017 Avvocati Minorili e della Famiglia – PALAZZO REALE DI CASERTA

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TAVOLA ROTONDA: 23 APRILE 2017 ORE 9,30: L’EUTANASIA aspetti medici, legali e dottrinali – INGRESSO LIBERO


Sentenza Cassazione n. 14188 del 12/07/2016 – Responsabilità civile:RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – NATURA EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE – NATURA CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners.

FONTE  CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE : SENTENZA CASSAZIONE 14188_07_2016 RESPONSABILITA’ DA CONTATTO SOCIALE

La Prima Sezione Civile della Corte, rimeditando un proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che la responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non abbia natura extracontrattuale, ma debba correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Presidente: S. Salvago

Relatore: A. Valilutti


Suprema Corte di Cassazione III Sezione – Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016: La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico A Cura avv. Manlio Merolla

Suprema Corte di Cassazione III Sezione –

Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016 : La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico

A Cura avv. Manlio Merolla

Il caso in esame ha origine in seguito a due giudizi presso il  Tribunale ed il successivo presso la Corte di Appello  con giudicati che respingevano la domanda risarcitoria per responsabilità medica  a seguito di due interventi chirurgici, nei quali si ravvisava incompletezza della cartella clinica. Indipendentemente della presunta correttezza dell’intervento effettuato, la difettosa tenuta della cartella clinica, per la Suprema Corte investita del caso de quo non esclude la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente.

Per vero la Corte di Cassazione ha giustamente ritenuto che la incompleta cartella clinica di cui è causa non può essere addebitata al paziente, con falsa deduzione dell’assenza della prova del nesso causale.  La Corte ha ritenuto quindi che è un esclusivo obbligo del sanitario tenerla in modo adeguato, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, la cui inosservanza fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato.

Convalidando un pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ermellini hanno fatto riferimento ad un precedente  principio  offerto con la Sentenza III Sezione del  26 gennaio 2010 n. 1538 con la quale precisava che le omissioni nella tenuta della cartella clinica rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea dì principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

Va inoltre rilevata anche l’altra Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – stessa Sezione III, emessa il 5 luglio 2004 n. 12273, con la quale veniva  affermato che il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza della cartella medica, ed ancora va segnalato che tra gli arresti più recenti, significativa è stata anche  la sentenza della medesima Corte di Cassazione III Sez. del 27 aprile 2010 n. 10060, nella quale aveva indicato che la responsabilità professionale del medico va individuata attraverso un criterio necessariamente probabilistico: si può ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, ha fondate possibilità di evitare il danno;

Tuttavia va rilevato opportunamente alla luce della recente sentenza che se la correttezza dell’intervento si presume, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal  paziente.

Va quindi significato che se dall’indagine istruttoria venga provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, il ricorso alle presunzioni, assume particolare rilievo in base al criterio della “vicinanza alla prova”.

Novembre 2016 –