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FONTE CORTE CASSAZIONE
SENTENZA INTEGRALE : SENTENZA CASSAZIONE 14188_07_2016 RESPONSABILITA’ DA CONTATTO SOCIALE
La Prima Sezione Civile della Corte, rimeditando un proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che la responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non abbia natura extracontrattuale, ma debba correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Presidente: S. Salvago Relatore: A. Valilutti |
Suprema Corte di Cassazione III Sezione –
Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016 : La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico
A Cura avv. Manlio Merolla
Il caso in esame ha origine in seguito a due giudizi presso il Tribunale ed il successivo presso la Corte di Appello con giudicati che respingevano la domanda risarcitoria per responsabilità medica a seguito di due interventi chirurgici, nei quali si ravvisava incompletezza della cartella clinica. Indipendentemente della presunta correttezza dell’intervento effettuato, la difettosa tenuta della cartella clinica, per la Suprema Corte investita del caso de quo non esclude la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente.
Per vero la Corte di Cassazione ha giustamente ritenuto che la incompleta cartella clinica di cui è causa non può essere addebitata al paziente, con falsa deduzione dell’assenza della prova del nesso causale. La Corte ha ritenuto quindi che è un esclusivo obbligo del sanitario tenerla in modo adeguato, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, la cui inosservanza fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato.
Convalidando un pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ermellini hanno fatto riferimento ad un precedente principio offerto con la Sentenza III Sezione del 26 gennaio 2010 n. 1538 con la quale precisava che le omissioni nella tenuta della cartella clinica rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea dì principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.
Va inoltre rilevata anche l’altra Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – stessa Sezione III, emessa il 5 luglio 2004 n. 12273, con la quale veniva affermato che il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza della cartella medica, ed ancora va segnalato che tra gli arresti più recenti, significativa è stata anche la sentenza della medesima Corte di Cassazione III Sez. del 27 aprile 2010 n. 10060, nella quale aveva indicato che la responsabilità professionale del medico va individuata attraverso un criterio necessariamente probabilistico: si può ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, ha fondate possibilità di evitare il danno;
Tuttavia va rilevato opportunamente alla luce della recente sentenza che se la correttezza dell’intervento si presume, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente.
Va quindi significato che se dall’indagine istruttoria venga provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, il ricorso alle presunzioni, assume particolare rilievo in base al criterio della “vicinanza alla prova”.
Novembre 2016 –