Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

L’ESPERTO RISPONDE: E’ possibile chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale anche senza addebito della separazione?

E’ possibile chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale anche senza addebito della separazione?

 

Egregio Avvocato Merolla, durante una trasmissione televisiva un giovane avvocato sosteneva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale, indipendentemente dalla richiesta di addebito. In base a quale orientamento normativo o giurisprudenziale ed in base a quali condizioni?  Grazie!

MONICA- FIRENZE 2014

__________________________       L’ESPERTO RISPONDE:

Con la sentenza n. 18853, depositata il 15 settembre 2011, che la Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del DANNO BIOLOGICO  ed  ESISTENZIALE in favore del coniuge tradito anche senza addebito, in sede di separazione.

Gentile signora la notizia è fondata.

La fonte primaria è una sentenza dei giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del partner tradito ( in primo e secondo grado),  nella quale viene disposto infatti che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.

Va anche precisato che la domanda di separazione e quella di risarcimento dei danni da infedeltà devono essere proposte autonomamente, in due distinti giudizi, in conformità a quanto emerge da una recente pronuncia della Cassazione, che ha ribaltato una decisione della Corte d’Appello fiorentina, in base ad un ragionamento logico-giuridico.

In alcune mie precedenti pubblicazioni e in un trattato di criminologia Familiare Ed. Lex et Jus 2005 ripreso dalla CEDAM in un volume a più firme sull’addebito della separazione ( cfr. Ed. CEDAM – Diritto di Famiglia ) detto principio era stato già anticipato. Tuttavia le modalità di accertamento probatorio, di istruttoria e del quantum lesivo si prestano a elevate difficoltà che richiedono una rigorosa metodologia nella ricerca e dimostrazione probatoria.

Su un campione di circa 20 casi abbiamo registrato orientamenti diversi in alcuni Tribunali. Ma la tendenza prioritaria induce a ritenere elevata la possibilità di accoglimento solo nei casi dove la prova è risultata da un attento lavoro preventivo e documentato con attenzione e logica giuridica.

PER CONSULTAZIONI DIRETTE CON L’AUTORE:

Avv. Manlio Merolla – Presidente Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali  

E-MAIL lexmerolla@libero.it –


L’ESPERTO RISPONDE: IL FIGLIO NATURALE CONSERVA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DAL GENITORE CHE LO HA TRASCURATO PER TUTTA LA VITA E DAGLI EREDI DI QUESTI IN CASO DI MORTE.

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 3079/2015

GLI EREDI DEL PADRE RISARCISCONO DEI DANNI MORALI IL MINORE CHE NON HA MAI AVUTO L’ASSISTENZA DEL GENITORE LE RESPONSABILITÀ SCATURENTI DAL RUOLO DI PADRE E MADRE NON VENGONO MENO NEPPURE ALLA MORTE DEL GENITORE.

INFATTI IL FIGLIO NATURALE CONSERVA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DAL GENITORE CHE LO HA TRASCURATO PER TUTTA LA VITA E DAGLI EREDI DI QUESTI IN CASO DI MORTE.
LA CORTE PRECISA CHE CIASCUN GENITORE È TENUTO AL MANTENIMENTO, ALL’EDUCAZIONE, ALL’ISTRUZIONE E ALL’ASSISTENZA MORALE DEI FIGLI PER IL SOLO FATTO CHE SIANO VENUTI AL MONDO AL DI LÀ DI QUALSIASI DOMANDA GIUDIZIALE (COME, AD ESEMPIO, QUELLA DI ACCERTAMENTO DI PATERNITÀ).
PERTANTO, ANCHE SE UNO SOLO DEI GENITORI ABBIA RICONOSCIUTO IL FIGLIO ALLA NASCITA, PROVVEDENDO IN VIA ESCLUSIVA ALLE SUE CURE, RESTA FERMO IL DOVERE DELL’ALTRO – ANCHE PER IL PERIODO CHE PRECEDE LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE – DI OTTEMPERARE AI PROPRI DOVERI DI GENITORE.
CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI-1 SENTENZA


L’ESPERTO RISPONDE: RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO MANTENIMENTO, ASSISTENZA ED ISTRUZIONE DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI/3 SENTENZA N. 3079 DEL 16.2.2015 RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO MANTENIMENTO, ASSISTENZA ED ISTRUZIONE DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO
IL DISINTERESSE DIMOSTRATO DA UN GENITORE NEI CONFRONTI DI UNA FIGLIA INTEGRA, DA UN LATO, LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE E, DALL’ALTRO, DETERMINA UNA INEVITABILE LESIONE DI QUEI DIRITTI NASCENTI DAL RAPPORTO DI FILIAZIONE, CHE TROVANO NELLA CARTA COSTITUZIONALE (IN PARTICOLARE ARTT. 2 E 30) E NELLE NORME DI NATURA INTERNAZIONALE RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO, UN ELEVATO GRADO DI RICONOSCIMENTO E TUTELA.

CON TALE DECISIONE LA SUPREMA CORTE RIBADISCE L’IMPORTANZA DI DUE PRINCIPI QUALI: L’OBBLIGO DEL GENITORE NATURALE DI CONCORRERE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SIN DAL MOMENTO DELLA SUA NASCITA, ANCHE SE LA PROCREAZIONE SIA STATA SUCCESSIVAMENTE ACCERTATA CON SENTENZA E L’OBBLIGO DEI GENITORI DI MANTENERE I FIGLI (ARTT. 147 E 148 C.C.) ESISTENTE PER IL SOLO FATTO DI AVERLI GENERATI CHE PRESCINDE DA QUALSIASI DOMANDA.

PERTANTO, QUANDO UN FATTO ILLECITO VIOLA IN MODO GRAVE DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, È CONSENTITA LA RISARCIBILITÀ DEL PREGIUDIZIO DI NATURA NON PATRIMONIALE. NEL CASO DI SPECIE, LA CORTE DI CASSAZIONE HA RIGETTATO IL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO CHE AVEVA ACCOLTO LA RICHIESTA DI UNA FIGLIA NATA FUORI DEL MATRIMONIO DI OTTENERE UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER OMESSO MANTENIMENTO, ASSISTENZA E ISTRUZIONE DA PARTE DEL PADRE, RITENENDOLO RESPONSABILE DI NON AVERE ADEMPIUTO AI DOVERI GENITORIALI.


Riapertura Sportelli Antiviolenza ed Anti Mobbing nella Camera Minorile Multiprofessionale di Santa Maria Capua Vetere

COMUNICAZIONE INFORMATIVA

Si rende noto, su disposizione del Presidente Avv. Manlio Merolla, che ha di recente ripreso la presidenza della Camera Minorile de qua, che dal mese di ottobre 2015, previa convenzione in itinere con un nuovo TEAM WORKING SOCIAL LAW la Camera Minorile di SMCV ( CASERTA ) aprirà dopo oltre un anno di inattività ( Anno 2014 ) un nuovo SAV e SAM ( Sportello Antiviolenza ed Anti Mobbing) costituente il cd: CONSULTORIO SOCIO-LEGALE DELLA CMM – CASERTA1.

Come da protocolli storici dell’Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali, i detti Sportelli saranno gestiti in modo esclusivo da soli esperti in area socio-psicologica accreditati e/o associati alla Camera Minorile Locale, e potranno avvalersi degli avvocati della detta Camera nei soli casi in cui necessita un intervento specifico previa formale richiesta all’Ufficio di Presidenza.

Le attività fornite di carattere di orientamento socio-legale sono offerte a titolo gratuito.

Gli avvocati-associati e  referenziati devono essere iscritti negli elenchi del Gratuito Patrocinio, in quanto in presenza dei presupposti di legge possono offrire agli utenti /clienti eventuale difesa a carico dello Stato.

Si ricorda che all’interno di ogni Camera Minorile Multiprofessionale  sussiste un ufficio di Avvocati di Strada e Senza Frontiere, derivazioni ramificate del più antico TEAM WORKING AVVOCATI  DI STRADA E SENZA FRONTIERE, nato nel lontano 1991 nell’Antica Fondazione Casa dello Scugnizzo in Napoli su volontà ed intesa tra il noto Padre Mario Borrelli ( Fondatore della suddetta Fondazione) e l’avv. Manlio Merolla, che beneficiò di alcuni locali nella struttura della Fondazione ( Quartiere Martedei/Forcella) predisposti all’accoglienza ed orientamento  socio-legale.

Si ricorda che gli esperti socio-psicologici lavorano in piena autonomia, a titolo gratuito negli orientamenti offerti e nel rispetto della legal privacy, sotto la gestione di alcuni professionisti di nomina presidenziale, con solo onere di rendicontazione per motivi statistici della tipologia di interventi e dell’esito degli stessi all’Ufficio Ricerche Statistiche Interassociative dell’Unione Nazionale.

Si annoverano tra i Professionisti Director Manager degli sportelli :

la Dr.ssa Cristina Pizzi ( psicologa) e la Dr.ssa Laura Aniello ( psicologa) che si è riservata di offrire il proprio contributo di solidarietà sociale nella Camera Minorile solo al termine di un giudizio pendente presso il Tribunale locale per evitare possibili, anche se remote e non configurabili al momento cause di incompatibilità professionali.

Sono in corso nuovi protocolli di intesa con le Autorità Locali per la creazione  di Reti Integrate.

Presto un numero verde ed Aggiornamenti sulla Rivista Lex et Jus e sulla Carta dei Servizi dell’Unione .

INFO: 335.808.69.04

CARTA DEI SERVIZI ISGS et UCMM

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NOTA BENE: IN FASE DI PUBBLICAZIONE