Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Sentenza Cassazione n. 19599 del 30/09/2016 – Famiglia:DONNE LEGATE DA UN RAPPORTO DI COPPIA – PROCEDURA DI MATERNITÀ ASSISTITA – GRAVIDANZA A SEGUITO DI DONAZIONE DI OVOCITA DALLA PROPRIA PARTNER – ASSIMILABILITÀ ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA – RAGIONI E DISTINZIONI. A Cura Studio Legale Merolla & Partners.

FONTE CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 19599_10_2016 QUESTIONI FILIAZIONE ETEROLOGA

La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: A. Lamorgese

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Sentenza Cassazione n. 19599 del 30/09/2016- FAMIGLIA: ATTO DI NASCITA STRANIERO – FIGLIO DI DUE MADRI PER FECONDAZIONE ETEROLOGA CON DONAZIONE DI OVOCITA DALL’UNA ALL’ALTRA – ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – VIOLAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 19599_10_2016 MATERNITA’ SURROGATA

 

Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: A. Lamorgese


Sentenza Cassazione n. 21297 del 20/10/2016 – PROCEDURA CIVILE:PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ ESPOSITIVA DEGLI ATTI PROCESSUALI –PORTATA GENERALE – MANCATO RISPETTO NEL RICORSO PER CASSAZIONE – POSSIBILI CONSEGUENZE – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale,la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata,rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.   Presidente: V. Mazzacane    Relatore: A. Cosentino

SENTENZA CASSAZIONE Sentenza n. 23633 del 21/11/2016 – MINORI: TRIBUNALE DEI MINORENNI – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FIGLI MINORI – AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE – RECLAMO – RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – AMMISSIBILITÀ – A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Sentenza n. 23633 del 21/11/2016

La Prima Sezione Civile – mutando consapevolmente orientamento – ha ritenuto ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo, confermativo del decreto del tribunale che ha disposto l’affidamento etero familiare dei figli minori di una coppia di genitori, già dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: M. Cristiano

FONTE : CORTE DI CASSAZIONE

INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE – 23633_11_2016 SU SENTENZA TPM

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Suprema Corte di Cassazione III Sezione – Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016: La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico A Cura avv. Manlio Merolla

Suprema Corte di Cassazione III Sezione –

Sentenza 22639 del giorno 08 Novembre 2016 : La cartella clinica incompleta presume l’errore del medico

A Cura avv. Manlio Merolla

Il caso in esame ha origine in seguito a due giudizi presso il  Tribunale ed il successivo presso la Corte di Appello  con giudicati che respingevano la domanda risarcitoria per responsabilità medica  a seguito di due interventi chirurgici, nei quali si ravvisava incompletezza della cartella clinica. Indipendentemente della presunta correttezza dell’intervento effettuato, la difettosa tenuta della cartella clinica, per la Suprema Corte investita del caso de quo non esclude la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente.

Per vero la Corte di Cassazione ha giustamente ritenuto che la incompleta cartella clinica di cui è causa non può essere addebitata al paziente, con falsa deduzione dell’assenza della prova del nesso causale.  La Corte ha ritenuto quindi che è un esclusivo obbligo del sanitario tenerla in modo adeguato, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, la cui inosservanza fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato.

Convalidando un pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale, gli ermellini hanno fatto riferimento ad un precedente  principio  offerto con la Sentenza III Sezione del  26 gennaio 2010 n. 1538 con la quale precisava che le omissioni nella tenuta della cartella clinica rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea dì principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

Va inoltre rilevata anche l’altra Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – stessa Sezione III, emessa il 5 luglio 2004 n. 12273, con la quale veniva  affermato che il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza della cartella medica, ed ancora va segnalato che tra gli arresti più recenti, significativa è stata anche  la sentenza della medesima Corte di Cassazione III Sez. del 27 aprile 2010 n. 10060, nella quale aveva indicato che la responsabilità professionale del medico va individuata attraverso un criterio necessariamente probabilistico: si può ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, ha fondate possibilità di evitare il danno;

Tuttavia va rilevato opportunamente alla luce della recente sentenza che se la correttezza dell’intervento si presume, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal  paziente.

Va quindi significato che se dall’indagine istruttoria venga provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, il ricorso alle presunzioni, assume particolare rilievo in base al criterio della “vicinanza alla prova”.

Novembre 2016 –


Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741: Mancato deposito del proprio fascicolo ex art. 169 cpc, il Giudice ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti. A Cura Avv. Manlio Merolla

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741.

In tema di decisione della causa, ove il Giudicante accerti che una parte ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., ma non lo ha nuovamente depositato, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la cancelleria, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.

La Supremaa Corte di Cassazione  con la suddetta sentenza ha ritenuto confermare  il proprio orientamento oramai  consolidato  in merito, rilevando che la mancata restituzione del fascicolo di parte che, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., oltre il deposito della comparsa conclusionale, configura non un obbligo, bensì un onere la cui inosservanza determina effetti giuridici diversificati.
Va peraltro rilevato che mancata restituzione ” volontaria”  impone  al giudicante anche altre valutazioni ex art.116 cpc, attribuendo a tale comportamento l’implicita rinuncia della parte ad avvalersi della documentazione prodotta, comportando conseguentemente  la decisione della causa allo stato degli atti, sulla sola base delle prove e dei documenti posti al suo esame al momento della decisione, in  virtù del principio dispositivo delle prove.

Diversamente, nel caso frequente che  il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, viene attribuita al giudice la valutazione  della rilevanza dei documenti non prodotti ed  esibiti al  fine della decisione facultando allo stesso di disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo senza tuttavia che l’omessa ricerca comporti alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, come postulato dall’art. 156 c.p.c.

La Suprema Corte affrontando ha ritenuto soffermarsi  con la citata sentenza anche sulla problematica relativa allo smarrimento del fascicolo d’ufficio,  rilevando significativamente  come tale ipotesi non determini l’estinzione del processo, in mancanza del necessario presupposto costituito dalla formale interruzione, ma generando ai sensi dell’art. 298 c.p.c..solo una fase di quiescenza del procedimento.

Luglio 2015                              A Cura Avv. Manlio Merolla

 


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