Corte di Cassazione, 6 febbraio 2014 n. 2539
Non può essere addebitata al marito la separazione per la relazione extraconiugale se la moglie aveva interrotto i rapporti sessuali con lui alla nascita del primo figlio.
Corte di Cassazione, 22 gennaio 2014 n. 1277
Il sostegno economico all’interno di una coppia di fatto è un «dovere morale e sociale», soprattutto se uno dei due conviventi vive una condizione di «precarietà: eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.
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Se la ex moglie separata non si adopera adeguatamente per cercare un lavoro il marito può ottenere una riduzione dell’obbligo alimentare. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione decidendo il caso di una donna che, dopo la separazione, aveva smesso di lavorare, senza più cercare nemmeno una occupazione. È stato proprio lo scarso interesse al lavoro a determinare una riduzione dell’assegno alimentare che, negata in primo grado, era stata concessa in appello. La Suprema Corte, che ha respinto entrambi i ricorsi e le relative richieste, ha però confermato la riduzione dell’assegno alla ex moglie pigra la quale, soprattutto in considerazione della giovane età, aveva la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro in una città del Nord Italia. (28 gennaio 2004)
Si rileva che sia per l’assegno di mantenimento che per quello divorzile, è evocato un termine di prescrizione di 5 anni.
La soluzione
La prescrizione in oggetto opera di diritto e non deve essere indicata nelle condizioni di divorzio o di separazione.
NOTA BENE: la prescrizione quinquennale opera solo con riferimento a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento che non venga pagato, qualora il coniuge percettore non attivi entro, appunto, i 5 anni un’azione giudiziaria per il recupero del rateo o dei ratei non pagati.
Per essere chiari si prescrive in 5 anni il diritto a percepire il rateo mensile impagato non certo l’assegno di mantenimento nella sua globalità.
Corte di Cassazione, n. 2123/2013
Se si verifica la disaffezione al matrimonio, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: la domanda non costituisce ragione di addebito: nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può di per se’ essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito.