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Lo ha stabilito l’Antitrust: Le clausole “anti-avvocato” propinate dalla Allianz ai propri clienti sono vessatorie, all’esito del procedimento avviato nei confronti della detta Compagnia di assicurazione, “colpevole” di aver inserito nei propri contratti una clausola che prevedeva il necessario ricorso alla procedura di conciliazione paritetica al fine di risolvere le controversie eventualmente instauratesi in materia di RC auto, per un valore non superiore a 15mila euro e in relazione ai sinistri gestiti con il sistema dell’indennizzo diretto.
In effetti l’Antitrust ha rilevato la violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera f) del Codice del consumo, dato che, anche nella nuova formulazione, pongono in capo agli assicurati il peso di una penale manifestamente eccessiva nell’ammontare, e delle ipotesi considerate dalla lettera t) della medesima norma, la quale sancisce la presunzione di vessatorietà sino a prova contraria di tutte quelle clausole che hanno per oggetto o come effetto il restringimento della libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi.
Per vero: attraverso tali clausole veniva acquisito l’impegno dei clienti non solo a ricorrere alla predetta procedura di conciliazione, ma anche a non affidare la gestione del danno a soggetti che operano professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, procuratori legali e simili, in cambio, di uno sconto del 3,5% sull’ammontare netto del premio annuo.
Ma ancor peggio veniva prevista una insolita clausola che prevedeva nel caso di violazione, dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016 l’applicazione di una penale di 500 euro da detrarre dall’ammontare del risarcimento corrisposto mentre dal 1° aprile era prevista l’applicazione di una penale pari al 20% del valore del sinistro sino al massimo a 500 euro, sempre da detrarre dall’ammontare del risarcimento.
Importanti e significativi sono stati i pareri offerti prima del detto Giudicato dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato dell’OUA – Organismo Unitario dell’Avvocatura e di associazioni a tutela dei consumatori.
Tempi sempre più duri per la Classe Forense!
La Nuova Pratica forense a Cura dell’Avv. Manlio Merolla – DIGITA A TERGO PER VISUALIZZARE LE RISPOSTE
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CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 9633 DEL 12.5.2015
SEPARAZIONE DEI CONIUGI – PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI
IL CONIUGE SEPARATO CHE INTENDA TRASFERIRE LA RESIDENZA LONTANO DA QUELLA DELL’ALTRO CONIUGE NON PERDE L’IDONEITÀ AD AVERE IN AFFIDAMENTO I FIGLI MINORI, SICCHÉ IL GIUDICE DEVE ESCLUSIVAMENTE VALUTARE SE SIA PIÙ FUNZIONALE ALL’INTERESSE DELLA PROLE IL COLLOCAMENTO PRESSO L’UNO O L’ALTRO DEI GENITORI, PER QUANTO CIÒ INELUTTABILMENTE INCIDA IN NEGATIVO SULLA QUOTIDIANITÀ DEI RAPPORTI CON IL GENITORE NON AFFIDATARIO.
IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI DE POTESTATE, DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, CHE LIMITANO O ESCLUDONO LA POTESTÀ (ART. 317 BIS C.C. VECCHIO TESTO) O NE PRONUNCIANO LA DECADENZA (ARTT. 330 E 332 C.C.), NON È AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. NONOSTANTE IL CARATTERE CONTENZIOSO E LA RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI, PERMANENDO IN ESSI IL CARATTERE DELLA NON DEFINITIVITÀ, NELLA RICERCA DELLA PIÙ AMPIA GARANZIA PER I MINORI DERIVANTE DALL’ATTUALE AMPIEZZA DELLA REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI. CONSEGUENTEMENTE, NELLA FATTISPECIE, AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTI CORRELATI E LEGITTIMATI DALL’ART. 333 C.C. E DUNQUE NON DESTINATI A REGOLARE L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI, IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. VENIVA DICHIARATO INAMMISSIBILE.