Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

Sentenza Cassazione n. 15035 del 21/07/2016 – Procedura Civile – PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DA PARTE DELLA CANCELLERIA – RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA – CONTESTAZIONE – PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE. A Cura dello Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE:DECRETO CASSAZIONE 15035_07_2016 NOTIFICAZIONE MEZZO PEC

 

La Sezione Prima Civile della Corte ha affermato il principio per il quale nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.

Presidente: A. Nappi

Relatore: A. Scaldaferri


Sentenza Cassazione n. 15024 del 21/07/2016 – Diritti della Personalità:DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI BIOLOGICHE –INTERESSE ALLA SEGRETEZZA DELLA MADRE – CONTEMPERAMENTO – MORTE DI QUEST’ULTIMA – IMPOSSIBILITÀ DI INTERPELLO – DIRITTO DELLA FIGLIA ADOTTATA – PREVALENZA – CONFIGURABILITÀ. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

FONTE CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE – DECRETO CASSAZIONE 15024_07_2016 DIRITTO ALLE ORIGINI 

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

Presidente: F. Forte

Relatore: G. Bisogni


Sentenza Cassazione n. 19599 del 30/09/2016 – Famiglia:DONNE LEGATE DA UN RAPPORTO DI COPPIA – PROCEDURA DI MATERNITÀ ASSISTITA – GRAVIDANZA A SEGUITO DI DONAZIONE DI OVOCITA DALLA PROPRIA PARTNER – ASSIMILABILITÀ ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA – RAGIONI E DISTINZIONI. A Cura Studio Legale Merolla & Partners.

FONTE CORTE CASSAZIONE

SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 19599_10_2016 QUESTIONI FILIAZIONE ETEROLOGA

La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: A. Lamorgese

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Sentenza Cassazione n. 19599 del 30/09/2016- FAMIGLIA: ATTO DI NASCITA STRANIERO – FIGLIO DI DUE MADRI PER FECONDAZIONE ETEROLOGA CON DONAZIONE DI OVOCITA DALL’UNA ALL’ALTRA – ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE – VIOLAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE 19599_10_2016 MATERNITA’ SURROGATA

 

Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: A. Lamorgese


Sentenza Cassazione n. 21297 del 20/10/2016 – PROCEDURA CIVILE:PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ ESPOSITIVA DEGLI ATTI PROCESSUALI –PORTATA GENERALE – MANCATO RISPETTO NEL RICORSO PER CASSAZIONE – POSSIBILI CONSEGUENZE – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale,la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata,rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.   Presidente: V. Mazzacane    Relatore: A. Cosentino

SENTENZA CASSAZIONE Sentenza n. 23633 del 21/11/2016 – MINORI: TRIBUNALE DEI MINORENNI – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FIGLI MINORI – AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE – RECLAMO – RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – AMMISSIBILITÀ – A Cura Studio Legale Merolla & Partners

Sentenza n. 23633 del 21/11/2016

La Prima Sezione Civile – mutando consapevolmente orientamento – ha ritenuto ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo, confermativo del decreto del tribunale che ha disposto l’affidamento etero familiare dei figli minori di una coppia di genitori, già dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Presidente: S. Di Palma

Relatore: M. Cristiano

FONTE : CORTE DI CASSAZIONE

INTEGRALE: SENTENZA CASSAZIONE – 23633_11_2016 SU SENTENZA TPM

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PRODUZIONE DI FOTOCOPIE IN CAUSA E LORO IMPUGNAZIONE: Orientamenti, come, dove e perchè. A Cura Avv. Manlio Merolla

ORIENTAMENTI   

Sulla produzione di fotocopie in causa e loro impugnazione

Anche la cartella esattoriale prodotta da Equitalia in copia richiede una contestazione espressa e non una mera clausola di stile: necessario indicare le ragioni a fondamento della contestazione.

IL FATTO:  

La questione de qua ha  come riferimento una contestazione di cartelle esattoriali di Equitalia che l’Agente della riscossione aveva prodotto in causa solo in copia fotostatica e che il contribuente aveva genericamente contestato.

 

ECCO DUNQUE QUANTO HA RITENUTO LA SUPREMA CORTE:

Le fotocopie possono essere considerate una valida prova nel processo civile a condizione che la controparte non ne disconosca la conformità all’originale. Tale basilare regola, stabilita dal codice di procedura civile richiamata dall’art.2712 codice civile, è stata oggetto di una interessante sentenza della Cassazione n. 10326/14 del 13.05.2014.

Giova ricordare che la Corte sostiene che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la sua fotocopia prodotta in causa, pur non necessitando di formule sacramentali, deve indicare, in modo inequivoco, le ragioni per cui si nega la genuinità della copia, non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive come quella classica espressione di mero stile e, perciò, non idonea a configurare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie rispetto agli originali con la quale  a verbale viene scritto: “…l’avv. Xxxxxxx  disconosce, impugna e contesta la conformità con riferimento  alle fotocopie prodotte dalla controparte… “.

Le fotocopie pertanto  vengono fatte rientrare nella categoria delle riproduzioni meccaniche, che come è noto sono: le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, le videoregistrazioni, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formate su qualsiasi supporto materiale come, ad esempio, fogli di carta, cd, dvd, o altri supporti come penne usb o nastri magnetici che si ritengono  rilevanti ai fini del processo soltanto quando sono relative a comportamenti utili alla risoluzione della controversia.. Tra queste si vuole far rientrare secondo la giurisprudenza corrente i documenti informatici privi di firma digitale, come possono essere i dati risultanti dal sistema informatico.

Per poter acquisire  o assumere le riproduzioni meccaniche in causa necessità per rigore di logica giuridica che le stesse  siano lecite e permesse, nel senso  che non siano state acquisite come  prove  con mezzi o modalità illegali, illegittimi o contrari a principi stabiliti dal “Testo Unico sulla Privacy” e ai principi costituzionali come  le acquisizioni illecite di intercettazioni telefoniche o ambientali non autorizzate o le registrazioni di immagini acquisite con furto o appropriazione indebita.

Ciò comporta per il Giudicante un attento esame preventivo durante la procedura di assunzione, rigettando le prove ritenute illecite e nel caso invece che le stesse per mero errore sono già state acquisite, non dovrà tenerne conto nel proprio giudicato caducando come prove le medesime.

10 Luglio 2014

A Cura Avv. Manlio Merolla – Studio Legale Merolla & Partners