Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

BACHECA SCUOLA DI LEGGE: CORSO FORMAZIONE PER ASSISTENTI STUDI LEGALI ANNO 2016 – SCADENZA 30 Aprile 2016

MANIFESTO E PROGRAMMA CORSI ASSISTENTI LEGALI 2016


BACHECA SCUOLA DI LEGGE: CONVEGNO TRIBUNALE NAPOLI – I REATI ENDOFAMILIARI – Esperti si confrontano

MANIFESTO CONVEGNO 21 Marzo 2016 TRIBUNALE NAPOLI

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NEWS:

GLI ATTESTATI DEI PARTECIPANTI SARANNO CONSEGNATI AL PROSSIMO INCONTRO FORMATIVO PREVISTO PER LA FINE DI APRILE – GLI ISTANTI SARANNO PREAVVERTITI ANCHE MEZZO E-MAIL


BACHECA SCUOLA DI LEGGE: ISCRIZIONI AI SEMINARI DI FORMAZIONE DIRITTO MINORILE, FAMIGLIA E CRIMINOLOGIA ANNO 2016 TPM – CGM NAPOLI

 

INFORMAZIONI 

ALLEGATO:

FORMAT ISTANZA DI AMMISSIONE COLLOQUIO CONOSCITIVO  DA COMPILARE ED INVIARE A :lexmerolla@libero.it

PER SCARICARE COPIA DIGITARE SU:

SCHEDA DI RICHIESTA DI COLLOQUIO PREVENTIVO E CONOSCITIVO DI AMMISSIONE ISGS –

I CORSISTI STORICI E COLLABORATORI  DELLE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE,  DEI COMITATI REDAZIONALI,  DEGLI SPORTELLI ANTI-VIOLENZE E DEI CONSULTORI SOCIO-LEGALI SONO ESENTATI DAI COLLOQUI CONOSCITIVI MA DOVRANNO COMUNQUE RINNOVARE L’ISTANZA ANNUALE ASSOCIATIVA DA SCARICARE  NEL PRESENTE SITO E CONSEGNARE IN ISTITUTO ENTRO IL GIORNO 18 Maggio 2016

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MANIFESTO  CORSI TPM NAPOLI ANNO 2016  DIRITTO DI FAMIGLIA- MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA DEF

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LEGAL NEWS:PRESTO SARÀ POSSIBILE COMPENSARE IL GRATUITO PATROCINIO CON IMPOSTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA FORENSE, IVA, E TASSE

Legal New per gli Avvocati e CTU:

Presto sarà possibile compensare il gratuito patrocinio con Imposte, Contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, IVA, e tasse

 Ecco dunque le novità della legge di Stabilità 2016: che prevede entro il 29 febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia, emanerà un decreto in cui verranno stabiliti criteri e modalità di attuazione di questa compensazione.

Tra le novità più significative tese a semplificare e velocizzare il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti è il favor previsto per agli avvocati che, nell’ambito di un processo civile, penale o amministrativo, abbiano prestato la propria attività a titolo di gratuito patrocinio e che, quindi, avanzino dallo Stato crediti per i relativi compensi, di compensare, in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia, l’onorario ad essi spettante con quanto da essi stessi dovuto a titolo di imposte tasse di qualsiasi genere, compresa l’Iva, nonché le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.

La compensazione potrà essere totale o parziale (si pensi all’ipotesi in cui il contribuente abbia maturato più compensi a seguito di gratuito patrocinio di quante tasse debba pagare all’erario).

La compensazione potrà essere effettuata entro il limite dell’ammontare del credito liquidato, in qualsiasi data e non ancora saldato, con apposito decreto del giudice, a titolo di spese di giustizia e, dunque, di onorario e altre spese spettanti, aumentato dell’Iva e del contributo esposto in fattura per la Cassa di previdenza avvocati (Cpa), a condizione che non sia stata proposta opposizione.

Sempre dal 2016, è previsto che, nell’ambito dei processi giudiziari, l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano liquidati con decreto di pagamento emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.


L’ESPERTO RISPONDE: UN NUOVO LIMITE PER PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE STABILITE IN UN ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

ECCO DUNQUE COSA DISPONE UNA RECENTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

CON LA SENTENZA N. 8839/2015

SEPARAZIONE: IN ASSENZA DI NUOVI E GIUSTIFICATI MOTIVI LA DOMANDA DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA
PERCHÉ SI POSSA PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE STABILITE IN UN ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, OCCORRE IL SOPRAVVENIRE DI GIUSTIFICATI MOTIVI SENZA I QUALI LA DOMANDA DI REVISIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA.
LA CORTE DI CASSAZIONE EVIDENZIA LA CIRCOSTANZA CHE I GIUDICI DELLA CORTE D’APPELLO, SENZA PREVENTIVAMENTE ACCERTARSI DEL SOPRAVVENIRE DI NUOVI FATTI, ABBIANO ELIMINATO L’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE ESCLUDENDO, PERTANTO, CHE VI FOSSE STATO UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE COME INDICATO NELLA DOMANDA DI REVISIONE.
INOLTRE, LA CORTE D’APPELLO È INCORSA NEL GIUDIZIO DI EXTRAPETIZIONE, AVENDO “PROVVEDUTO SU UN OGGETTO – LA SUSSISTENZA IN CONCRETO DEI PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ABITAZIONE, CHE È COSA DIVERSA DALLA REVOCA DEL MEDESIMO – ESTRANEO AL GIUDIZIO DI REVISIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 156, ULTIMO COMMA, C.C., 710 E 711, ULTIMO COMMA, C.P.C.
NELLA CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO AVEVA MODIFICATO L’ACCORDO CHE I CONIUGI AVEVANO PRESO IN SEDE DI SEPARAZIONE REVOCANDO L’OBBLIGO DELL’EX MARITO DI VERSARE UN CONTRIBUTO ALLA EX CONSORTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI AFFITTO.
DUNQUE, PER I GIUDICI DI CASSAZIONE LA CORTE D’APPELLO NON AVREBBE POTUTO ACCOGLIERE UNA DOMANDA DI REVISIONE SENZA PRIMA AVER ACCERTATO IL SOPRAVVENIRE DI FATTI GIUSTIFICATIVI DI UN NUOVO ASSETTO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI.


GLI ESPERTI SEGNALANO: “Nuove famiglie, nuovi servizi nel tempo dei conflitti…”

di Gabriella Ferrari Bravo[1]Angela D’Addio[2] Gaetano Morrone[3]

“Dobbiamo sfuggire all’alternativa del fuori e del dentro;

dobbiamo stare sulle frontiere” [4]

INCIPIT 

  Prima di entrare nell’argomento del nostro contributo, qualche sintetica notizia sul Centro per le famiglie. È stato istituito nel ’95, come programma di collaborazione tra il Comune e l’ASL, specificamente tra i Progetti “Famiglia competente”  dell’ASL (finanziato con fondi Dpr 309/90 Annualità 95) e “Famiglie in rete” del Comune. Già nel ’99 i due Enti ne hanno deliberata l’istituzione come servizio “ordinario”. Tra le sue funzioni, fin dall’inizio, quella di costituire un “osservatorio sulle famiglie della città”. Una scheda informativa sulla nostra attività e i numerosi materiali prodotti negli anni, scaricabili dal nostro sito, danno testimonianza di questo lavoro.


[1]  Psicologa Psicoterapeuta ASL Na 1 Centro, Responsabile del Centro per le famiglie (fino a luglio 2015)  – Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli

[2]  Assistente Sociale, Referente per il Comune di Napoli  del Centro per le famiglie – Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli

[3]   Assistente Sociale e Psicologo ASL Na 1 Centro, Centro per le famiglie – Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli

[4]  Foucault M., “Che cos’è l’Illuminismo”, p. 229.

 Per Visionare la pubblicazione : DIGITA SU PDF a margine:  Articolo su servizi e nuove famiglie ok


BACHECA: COMITATO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO CONVENTION LAW 2015

COMPOSIZIONE  COMITATO SCIENTIFICO  CONVENTION LAW 2015 Apub


BACHECA: ISTANZA PARTECIPAZIONE CONVENTION LAW 2015

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