NEWS:
GLI ATTESTATI DEI PARTECIPANTI SARANNO CONSEGNATI AL PROSSIMO INCONTRO FORMATIVO PREVISTO PER LA FINE DI APRILE – GLI ISTANTI SARANNO PREAVVERTITI ANCHE MEZZO E-MAIL
ALLEGATO:
FORMAT ISTANZA DI AMMISSIONE COLLOQUIO CONOSCITIVO DA COMPILARE ED INVIARE A :lexmerolla@libero.it
PER SCARICARE COPIA DIGITARE SU:
I CORSISTI STORICI E COLLABORATORI DELLE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE, DEI COMITATI REDAZIONALI, DEGLI SPORTELLI ANTI-VIOLENZE E DEI CONSULTORI SOCIO-LEGALI SONO ESENTATI DAI COLLOQUI CONOSCITIVI MA DOVRANNO COMUNQUE RINNOVARE L’ISTANZA ANNUALE ASSOCIATIVA DA SCARICARE NEL PRESENTE SITO E CONSEGNARE IN ISTITUTO ENTRO IL GIORNO 18 Maggio 2016
Ecco dunque le novità della legge di Stabilità 2016: che prevede entro il 29 febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia, emanerà un decreto in cui verranno stabiliti criteri e modalità di attuazione di questa compensazione.
Tra le novità più significative tese a semplificare e velocizzare il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti è il favor previsto per agli avvocati che, nell’ambito di un processo civile, penale o amministrativo, abbiano prestato la propria attività a titolo di gratuito patrocinio e che, quindi, avanzino dallo Stato crediti per i relativi compensi, di compensare, in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia, l’onorario ad essi spettante con quanto da essi stessi dovuto a titolo di imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’Iva, nonché le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.
La compensazione potrà essere totale o parziale (si pensi all’ipotesi in cui il contribuente abbia maturato più compensi a seguito di gratuito patrocinio di quante tasse debba pagare all’erario).
La compensazione potrà essere effettuata entro il limite dell’ammontare del credito liquidato, in qualsiasi data e non ancora saldato, con apposito decreto del giudice, a titolo di spese di giustizia e, dunque, di onorario e altre spese spettanti, aumentato dell’Iva e del contributo esposto in fattura per la Cassa di previdenza avvocati (Cpa), a condizione che non sia stata proposta opposizione.
Sempre dal 2016, è previsto che, nell’ambito dei processi giudiziari, l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano liquidati con decreto di pagamento emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
ECCO DUNQUE COSA DISPONE UNA RECENTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
CON LA SENTENZA N. 8839/2015
SEPARAZIONE: IN ASSENZA DI NUOVI E GIUSTIFICATI MOTIVI LA DOMANDA DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA
PERCHÉ SI POSSA PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE STABILITE IN UN ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, OCCORRE IL SOPRAVVENIRE DI GIUSTIFICATI MOTIVI SENZA I QUALI LA DOMANDA DI REVISIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA.
LA CORTE DI CASSAZIONE EVIDENZIA LA CIRCOSTANZA CHE I GIUDICI DELLA CORTE D’APPELLO, SENZA PREVENTIVAMENTE ACCERTARSI DEL SOPRAVVENIRE DI NUOVI FATTI, ABBIANO ELIMINATO L’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE ESCLUDENDO, PERTANTO, CHE VI FOSSE STATO UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE COME INDICATO NELLA DOMANDA DI REVISIONE.
INOLTRE, LA CORTE D’APPELLO È INCORSA NEL GIUDIZIO DI EXTRAPETIZIONE, AVENDO “PROVVEDUTO SU UN OGGETTO – LA SUSSISTENZA IN CONCRETO DEI PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ABITAZIONE, CHE È COSA DIVERSA DALLA REVOCA DEL MEDESIMO – ESTRANEO AL GIUDIZIO DI REVISIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 156, ULTIMO COMMA, C.C., 710 E 711, ULTIMO COMMA, C.P.C.
NELLA CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO AVEVA MODIFICATO L’ACCORDO CHE I CONIUGI AVEVANO PRESO IN SEDE DI SEPARAZIONE REVOCANDO L’OBBLIGO DELL’EX MARITO DI VERSARE UN CONTRIBUTO ALLA EX CONSORTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI AFFITTO.
DUNQUE, PER I GIUDICI DI CASSAZIONE LA CORTE D’APPELLO NON AVREBBE POTUTO ACCOGLIERE UNA DOMANDA DI REVISIONE SENZA PRIMA AVER ACCERTATO IL SOPRAVVENIRE DI FATTI GIUSTIFICATIVI DI UN NUOVO ASSETTO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI.
di Gabriella Ferrari Bravo[1]Angela D’Addio[2] Gaetano Morrone[3]
“Dobbiamo sfuggire all’alternativa del fuori e del dentro;
dobbiamo stare sulle frontiere” [4]
Prima di entrare nell’argomento del nostro contributo, qualche sintetica notizia sul Centro per le famiglie. È stato istituito nel ’95, come programma di collaborazione tra il Comune e l’ASL, specificamente tra i Progetti “Famiglia competente” dell’ASL (finanziato con fondi Dpr 309/90 Annualità 95) e “Famiglie in rete” del Comune. Già nel ’99 i due Enti ne hanno deliberata l’istituzione come servizio “ordinario”. Tra le sue funzioni, fin dall’inizio, quella di costituire un “osservatorio sulle famiglie della città”. Una scheda informativa sulla nostra attività e i numerosi materiali prodotti negli anni, scaricabili dal nostro sito, danno testimonianza di questo lavoro.
[1] Psicologa Psicoterapeuta ASL Na 1 Centro, Responsabile del Centro per le famiglie (fino a luglio 2015) – Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli
[2] Assistente Sociale, Referente per il Comune di Napoli del Centro per le famiglie – Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli
[3] Assistente Sociale e Psicologo ASL Na 1 Centro, Centro per le famiglie – Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli
[4] Foucault M., “Che cos’è l’Illuminismo”, p. 229.
DIGITA QUI PER LA SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO – FILE DA SCARICARE ED INVIARE O CONSEGNARE IL GIORNO DELL’EVENTO