Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Direttore scientifico: Avv.Manlio Merolla

IL MASSIMARIO DI DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE – Unione Studi Legali ISGS – Lex et Jus – Coordinamento magistratura di pace Napoli

Il Massimario CIVILE LEX ET JUS – Parte I 2019


L’Antitrust: le clausole “anti-avvocato” sono vessatorie. Perché restringono la libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi. A Cura Avvocato Manlio Merolla

 ASSICURAZIONI ED AVVOCATI

Lo ha stabilito l’Antitrust: Le clausole “anti-avvocato” propinate dalla Allianz ai propri clienti sono vessatorie, all’esito del procedimento avviato nei confronti della detta Compagnia di assicurazione, “colpevole” di aver inserito nei propri contratti una clausola che prevedeva il necessario ricorso alla procedura di conciliazione paritetica al fine di risolvere le controversie eventualmente instauratesi in materia di RC auto, per un valore non superiore a 15mila euro e in relazione ai sinistri gestiti con il sistema dell’indennizzo diretto.

In effetti l’Antitrust ha rilevato la violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera f) del Codice del consumo, dato che, anche nella nuova formulazione, pongono in capo agli assicurati il peso di una penale manifestamente eccessiva nell’ammontare, e delle ipotesi considerate dalla lettera t) della medesima norma, la quale sancisce la presunzione di vessatorietà sino a prova contraria di tutte quelle clausole che hanno per oggetto o come effetto il restringimento della libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi.

Per vero: attraverso tali clausole veniva acquisito l’impegno dei clienti non solo a ricorrere alla predetta procedura di conciliazione, ma anche a non affidare la gestione del danno a soggetti che operano professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, procuratori legali e simili, in cambio, di uno sconto del 3,5% sull’ammontare netto del premio annuo.

Ma ancor peggio veniva prevista una insolita clausola che prevedeva nel caso di violazione, dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016  l’applicazione di una penale di 500 euro da detrarre dall’ammontare del risarcimento corrisposto mentre dal 1° aprile era prevista l’applicazione di una penale pari al 20% del valore del sinistro sino al massimo a 500 euro, sempre da detrarre dall’ammontare del risarcimento.

Importanti e significativi sono stati i pareri offerti prima del detto Giudicato dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato dell’OUA – Organismo Unitario dell’Avvocatura e di  associazioni a tutela dei consumatori.

Tempi sempre più duri per la Classe Forense!