La risposta circa l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge è affermativa, ma non è negativa invece quello che si versa per i figli.
ECCO COME FARE, ad esempio, se L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO che versa l’ex coniuge è unico, ovvero comprende tanto la somma per il mantenimento dei figli quanto quella per il sostentamento del coniuge: in questi casi ci si deve regolare come se l‘assegno fosse per metà destinato ai figli e per l’altra metà all’ex coniuge e se ne potrà quindi scaricare il 50%.
QUALI SOMME E’ POSSIBILE DETRARRE ?
Tuttavia bisogna ricordare che possono essere scaricate dalle tasse unicamente le somme disposte dal giudice in sede di separazione o divorzio e non qualsiasi altra forma di contributo “spontaneo” versata in precedenza; sono fuori dalle somme detraibili anche le somme versate per l’adeguamento dell’ISTAT. La detrazione dalle tasse riguarda solo ed esclusivamente il mantenimento corrisposto in forma periodica (ad esempio mensile) e non quello in un’unica soluzione.
MODUS PROCEDENDI:
Si deve inserire la detrazione del mantenimento nel modulo del 730 o nel modello unico nell’ambito della dichiarazione dei redditi nella parte relativa a Spese e oneri per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Va inserito quindi il codice fiscale dell’ex coniuge al quale si fa il versamento nonché allegate le prove del versamento mensile insieme alla sentenza del Tribunale. Va ricordato che chi riceve l’assegno deve indicare l’assegno nella dichiarazione dei redditi perché viene assimilato ad altri guadagni.
CONSULTAZIONI CON L’AUTORE: Avv. Prof. Manlio Merolla –
lexmerolla@libero.it – Mobile 335.808.69.04
Nel caso, frequente in cui anche l’altro genitore non sia in grado di provvedere unicamente con le proprie capacità al mantenimento della prole, a volte anche incurante delle conseguenze di un simile comportamento, vi sono forme di tutela legale previste per garantire ai figli il necessario sostentamento.
L’art. 148 del Codice Civile stabilisce che, in tali ipotesi, spetta agli altri ascendenti(parenti) legittimi o naturali, vale a dire ai nonni paterni e materni e, in ordine di parenti prossimi, ai bisnonni, il compito di fornire i mezzi sufficienti affinché i genitori possano adempiere ai propri doveri. Perché ciò si verifichi, è però richiesto che entrambi i genitori siano incapaci di mantenere il figlio, poiché, diversamente, qualora uno dei due riesca ad assolvere per intero al sostentamento della prole, dovrà provvedervi da sé, senza nulla pretendere da terzi; resta salva, ovviamente, la possibilità di agire giudizialmente contro l’altro per il recupero delle somme versate in sua sostituzione.
Tale concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 30.09.2010 n. 20509). In particolare, la Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire che l’obbligo di mantenimento grava sui genitori in maniera integrale e ciò comporta che, se uno dei due non voglia o non possa adempiervi, l’altro debba ricorrere a tutte le risorse patrimoniali di cui dispone e sfruttare appieno la propria attitudine al lavoro.
Dunque, solo in via sussidiaria – vale a dire quando nemmeno le possibilità economiche del genitore adempiente siano sufficienti – i nonni saranno tenuti a intervenire. Inoltre, l’obbligazione dei nonni potrà anche concorrere con quella dei genitori, quando l’apporto di questi ultimi, laddove esistente, non risulti comunque adeguato.
In questo caso, ciascuno dei soggetti obbligati dovrà fornire il proprio contributo in base alle rispettive capacità. Naturalmente, bisogna tener conto della condizione economica dei nonni; infatti, se questi, con il loro reddito, riescono a stento a far fronte ai propri bisogni primari, non potrà essere chiesto loro di provvedere anche al mantenimento dei nipoti.
Pertanto, in presenza delle condizioni appena viste, e nel caso in cui i nonni non adempiano spontaneamente alla contribuzione, il genitore che ne abbia interesse potrà depositare un ricorso avanti al Presidente del Tribunale competente, allegando la documentazione comprovante la propria impossibilità di provvedere ai bisogni dei figli e dimostrando, eventualmente, di aver tentato, senza successo, tutte le procedure esecutive per ottenere dall’altro il contributo dovuto.
Nell’ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere la domanda avanzata dal genitore, verrà posto a carico dei nonni, anche solo in via temporanea, l’assegno di mantenimento in favore dei nipoti, da versare direttamente al domicilio del padre o della madre che ne abbia fatto richiesta o di colui che sopporta le spese per il sostentamento, istruzione ed educazione dei figli.
Al provvedimento di condanna potranno poi opporsi i nonni, dimostrando in modo probatorio la propria situazione economica in cui versano e portando le argomentazioni in loro difesa. Infine, è opportuno precisare che i soggetti obbligati saranno tutti gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali (e dunque non solo quelli del genitore inadempiente), in base alle capacità contributive di ciascuno.
PER CONSULTAZIONI CON L’AUTORE: Avv. Prof. Manlio Merolla
Egregio Avvocato Merolla, Abbiamo avuto il piacere di ascoltarLa in un SIMPOSIO in Napoli su questioni legate ai diritti e doveri dei coniugi con la presentazione di innovativi strumenti legali per dirimere conflittualità economiche.
Vorremo sapere se possiamo determinare prima del matrimonio con un accordo contrattuale talune situazioni patrimoniali personali, e se le stesso avranno efficacia legale in pendenza di matrimonio.
ANNAMARIA e RICCARDO – NAPOLI – POZZUOLI 2014 –
__________________________
Più complessa ed alquanto improbabile risulterebbe disciplinare a lungo termine la gestione degli affetti e dei figli a venire, della quale non credo sia delegabile a terzi, nè tanto più risulterebbe moralmente fattibile.
In ogni caso necessita una pianificazione del lavoro progettuale in modo interdisciplinare ( FISCALE, GIURIDICO, TRIBUTARIO, CONTRATTUALE ed altro), attraverso delle C.L.S. [ Consulenze Legali Strutturate].
L’assegnazione della casa coniugale è esclusivamente finalizzata alla protezione della prole e non in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è invece destinato l’assegno divorzile. Pertanto, il potere del Giudice di attribuire il godimento della casa familiare al coniuge che su di essa non vanti alcun diritto, estromettendone il titolare, è di natura eccezionale, ed è dettato nell’esclusivo interesse della prole. Il Giudice, pertanto, non può, in assenza di figli, disporre l’assegnazione della casa coniugale, essendo subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
________________________________________
___________________________________
Egregio Avvocato Merolla, durante una trasmissione televisiva un giovane avvocato sosteneva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno da infedeltà coniugale, indipendentemente dalla richiesta di addebito. In base a quale orientamento normativo o giurisprudenziale ed in base a quali condizioni? Grazie!
MONICA- FIRENZE 2014 –
__________________________
________________________________________